Pergolato, pergole bioclimatiche senza autorizzazioni

Pergolato, pergole bioclimatiche senza autorizzazioni

 

 

Posso costruire una pergola senza permessi? Si possono installare pergole senza autorizzazioni?

Per le pergole non sono richiesti permessi edilizi. Le pergole e pergole bioclimatiche rientrano all’interno delle opere di edilizia libera. Si tratta di strutture facilmente rimovibili che non modificano il luogo in cui vengono installate. Tra le opere rientranti nell’edilizia libera troviamo: pergolati, pergole bioclimatiche, tende da sole e coperture di arredo leggero.
Il decreto prevede che sia i pergolati che le pergole bioclimatiche si possono installare senza autorizzazioni. L’agevolazione prevista dal decreto legislativo numero 222 del 2016, sancisce che si possono realizzare senza necessità di autorizzazione le opere edilizie prive di titolo abitativo.  La condizione necessaria affinché queste strutture possano rientrare nella normativa stabilita dal Decreto Edilizia Libera è che gazebo o pergolati siano realizzati con materiali leggeri e agevolmente amovibili dal suolo se necessario.

Come mai non sono necessarie autorizzazioni per queste strutture?

I pergolati sono considerati protezioni esterne e temporanee e non implicano un aumento del volume e della superficie coperta, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio presso cui vengono installate. Rientra a pieno regime anche la pergola bioclimatica in quanto si tratta di una realizzazione ombreggiante e con copertura superiore amovibile.

Posso installare un gazebo senza permessi nel condominio?

Il gazebo è un manufatto in legno, alluminio o ferro battuto solitamente aperto lateralmente e costituito da una tettoia fissa o retrattile. Quali sono le regole da rispettare in un condominio?

Il regolamento condominiale non prevede nulla al riguardo, ma vanno rispettate le regole relative al decoro architettonico dell’edificio. Questa regola è valida anche se il gazebo è stato installato sul terrazzo di proprietà esclusiva del proprietario di un appartamento.

L’installazione del gazebo su proprietà esclusiva è ammessa se non altera il decoro architettonico e non comporti eventuali innovazioni, pertanto non richiede applicazioni di ordine deliberativo così come stabilito dall’art. 1102 c.c.

 

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